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Comunicati

Relazione tecnico- giuridica in merito agli accadimenti del 5 Luglio

 

                                                                                    A  ENAC

 

C.A. Direttore Generale

Dr. Alessio QUARANTA

 

R O M A  -  FAX 06. 44 596 301

e p.c.

Al Presidente della Camera

On. Laura BOLDRINI

Fax   06. 67 603 522

 

Al Presidente del Senato

Sen. Pietro GRASSO

Fax 06. 67 062 022

 

Prot. 028/14

 

Premessa : la Scrivente è consapevole che quanto descritto nel presente documento possa, a prima vista, risultare imbarazzante ( lo è anche per noi) in quanto l’argomento trattato all’apparenza è ben lontano dai compiti istituzionali a Voi assegnati.

Ciò nonostante crediamo sia necessario (viste le violazioni sia sul piano del diritto che normativo) un’attenta analisi rispetto agli accadimenti, scevra da preconcetti.

 

Oggetto: sciopero nazionale generale personale Trasporto Aereo e personale ENAV S.p.A. effettuato in data 5 luglio 2014 dalle ore 12:30 alle ore 16:30.

Esposto per manifestare violazioni di legge e della relativa normativa regolamentare in materia di corretto esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L’Organizzazione Sindacale F.A.T.A. Cisal premesso che, come a Vs. conoscenza con nota del 16 maggio 2014, aveva aperto vertenza per le motivazioni ivi indicate e comunicate, contestualmente aveva dichiarato lo sciopero nazionale di tutto il personale del settore del Trasporto Aereo per il giorno 5 luglio 2014 dalle ore 12:30 alle ore 16:30 (Aeroporti, Società di Gestione, Compagnie di navigazione aerea e Handling) comprensivo del personale ENAV S.p.A.; con la presente intende segnalare, per quanto di Vs. competenza e per eventuali consequenziali Vs. opportune azioni, i seguenti comportamenti e modus operandi intrapresi proprio dalla Società ENAV S.p.A. prima e durante la suddetta azione di sciopero, che meritano particolare attenzione in quanto, a parere della Scrivente, costituiscono palesi violazioni della legge e della vigente normativa regolamentare in materia di esercizio del diritto di sciopero:

-mancata informazione all’utenza della azione di sciopero in oggetto.   Nessuna emissione di notam, ovvero di altra equipollente informazione a carattere aeronautico, risulta infatti effettuata da ENAV S.p.A. in relazione alla proclamazione dello sciopero di cui in narrazione, nonostante la pubblicazione della lista dei voli da assistere emanata per tempo da ENAC – Direzione Sviluppo Trasporto Aereo. Ciò, a parere della Scrivente, risulta essere in palese violazione dell’art. 2, comma 6, della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, nonché degli artt. 11, comma 2, e 13 della Deliberazione 01/92 – Regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del Trasporto Aereo (pos. 11059) del 19 luglio 2001;

-mancata e/o intempestiva individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili.  Si segnala infatti che tale obbligo non è stato adottato da ENAV S.p.A :in alcuni impianti è stato esercitato soltanto nell’imminenza (in termini di irrisori minuti prima) dell’inizio dello sciopero in oggetto, con disposizioni di contingentamento effettuate “al volo”. Tali accadimenti risultano, a parere della Scrivente, in violazione degli artt. 2 e 3 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dell’ art. 28, comma 1 (il limite dei 5 giorni prima di cui a tale specifica è stato pesantemente ignorato e demolito da ENAV S.p.A.), comma 2; per ovviare alla suddetta manchevolezza la Società si è vista costretta, nell’imminenza dello sciopero, nei termini temporali suddetti, a comandare in servizio ed a “reclutare” tutti i Dirigenti e Quadri disponibili nelle immediatezze nei vari impianti interessati dallo sciopero, ovvero all’uso massiccio di personale chiamato in straordinario, quindi all’utilizzo di personale normalmente impiegato da anni in mansioni di ufficio, “con un potenziale appesantimento della linea di galleggiamento del livello di sicurezza” generale del sistema (elementi che saranno portati a conoscenza anche in altre sedi istituzionali e di giudizio), quindi ben al di fuori del “personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore)” di cui alla specifica della normativa regolamentare in citazione. Inoltre tacciamo, per pudore, sull’aspetto relativo al parere di fattispecie da richiedere alle “Organizzazioni Sindacali interessate” anche nelle sole forme di comunicazione di miglior favore per le aziende di cui alla delibera (sanzionatoria) del 5 novembre 2012, n. 12/462- e, conseguentemente, comma 3 della citata Deliberazione 01/92 – Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, Legge 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000, nel settore del Trasporto Aereo (pos. 11059) del 19 luglio 2001.

La Scrivente non può esimersi dal segnalare, in tale particolare occasione, fatti neanche sfiorati nel passato nel campo dell’Assistenza al Volo, nei pesanti termini descritti, si sono  sfiorati “livelli di mera arroganza padronale della peggior specie” ; tralasciamo per discrezione di approfondire le “pressioni”, tentando di minimizzare il concetto al quale è stato sottoposto il personale in servizio, scioperante e non, allibito e perplesso rispetto a quanto stava accadendo, in un mix tra “anarchia normativa” e prepotenza nei fatti, nella “ricerca disperata”  di ridurre le percentuali di adesione.

Il tutto in spregio all’art. 40 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché al concetto di garanzia del contemperamento dei diritti di tutti gli attori interessati, tra cui i lavoratori in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali; anch’essi di derivazione costituzionale e di cui all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83.

La presente, come già manifestato in premessa, per quanto di Vs. competenza in relazione alle Vs. prerogative istituzionali a “garanzia”.

Al fine di non essere tacciati di partigianeria nella descrizione dei fatti, vi segnaliamo, trascrivendo fedelmente, quanto scritto dalla O.S.N. Fit – Cisl (non aderente allo sciopero) in merito all’accaduto : << … Enav non aveva provveduto a “contingentare” il personale. A tal proposito ricordiamo che il contingentamento del personale viene determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle aziende, al fine di garantire le prestazioni indispensabili. … … Altro tipo di considerazioni merita invece la “sostituzione” del personale scioperante con il personale CTA, normalmente impiegato in struttura; … il personale in turno che aderisce ad uno sciopero non può essere sostituito da personale fuori turno, in nessun caso! … Ci giungono infine notizie di pressioni di vario genere perpetrate dalla dirigenza aziendale nei confronti dei lavoratori … >>.

Infine, al solo scopo di renderVi ancor più chiaro il contesto nel quale si sono svolti i su citati accadimenti (dati in nostro possesso), l’adesione alla protesta ha superato la percentuale del 60%, con punte del 100% su impianti minori, a dimostrazione che l’indice del malessere è alto.

Sappiamo bene che questo dato contrasterà con quello aziendale, “un balletto di cifre che fa parte (purtroppo) del nostro costume”. Il nostro dato è ovviamente riferito al personale effettivamente impiegato in turno sabato 5 Luglio.

 

In attesa di Vs. cortese riscontro, cordiali saluti.

 

Roma, 11 Luglio 2014

 

Il Segretario Generale

Corinna Daddio