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Schema DPR Piano Aeroporti

DOCUMENTO FRUIBILE SUL SITO FATA CISAL ALLA VOCE "NORMATIVE"

 

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 698 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

(Testo approvato dalla Commissione con modifiche MIT - 2/02/15)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

 

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 117 della Costituzione, in base al quale gli aeroporti rientrano tra le materie oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni;

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e modifica il Regolamento (UE) n.913/2010, abrogando i Regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

 

Visto l’articolo 698 del Codice della Navigazione che, nell’operare la distinzione tra aeroporti di interesse nazionale e regionale, detta i criteri e le modalità di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato;

 

Visto l’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che prevede il trasferimento, a titolo non oneroso, a Regioni e Enti locali degli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall’articolo 698 del Codice della Navigazione;

 

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale  è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ed, in particolare, l’articolo 72 del medesimo decreto concernente la definizione di rete aeroportuale;

 

Visto l’articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2012, n. 122, nella parte in cui prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva l’ipotesi di deroga prevista dalla medesima disposizione;

 

Visti gli indirizzi dell’11° Allegato “Infrastrutture” al DEF 2014-2016 in materia di Piano Nazionale degli Aeroporti;

 

Vista la proposta di Piano Nazionale degli Aeroporti presentata nel 2012 dall’Ente nazionale dell’Aviazione Civile;

 

Visto l’Atto di indirizzo per l’adozione del Piano nazionale per di sviluppo aeroportuale n. 45695 del 31 dicembre 2012, assunto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pro-tempore;

 

Visto l’Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25 settembre 2014;

 

Considerato che il suddetto Atto di pianificazione propone di individuare, ai sensi dell’art. 698 del Codice della Navigazione, gli aeroporti ed i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, in relazione ai bacini di traffico di riferimento;

 

Tenuto conto che, per l’identificazione dei predetti bacini è stata assunta come base la ripartizione territoriale dell’Italia nelle aree sovraregionali dello schema NUTS-livello 1: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole;

 

Tenuto altresì conto che, in ciascuna delle predette aree sovraregionali, sono stati individuati i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di 2 h di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica per complessivi n. 10: 1) Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5) Campania 6) Mediterraneo-Adriatico, 7) Calabria, 8) Sicilia Occidentale 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna;

 

Rilevato che, per ciascuno di tali bacini, sono stati identificati gli aeroporti di interesse nazionale in applicazione dei criteri fissati dall’art. 698 del Codice della Navigazione: ruolo strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di traffico, previsioni progetti europei TEN;

 

Rilevato, inoltre, che nell’ambito degli aeroporti di interesse nazionale sono stati individuati, in base ai medesimi criteri di cui all’art. 698 del Codice della Navigazione, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica;

 

Constatato che, per l’identificazione degli aeroporti di particolare rilevanza strategica di ciascun bacino, sono stati presi in considerazione, innanzitutto, gli aeroporti inseriti nella core network europea, tra i quali, in primis, i gate intercontinentali (Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino) e che, pertanto, laddove, sono risultati inseriti più aeroporti rientranti nella Core Network, si è individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica del bacino quello rivestente il ruolo di gate intercontinentale;

 

Constatato altresì che, nel caso in cui – nel bacino individuato – non è risultato insistere alcun aeroporto incluso nella Core Network, si è individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica quello inserito nella Comprehensive Network con maggiori dati di traffico;

 

Atteso che, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e della dimensione degli scali, si è prevista un'unica eccezione alla regola di un solo aeroporto di particolare rilevanza strategica per ciascun bacino, per il bacino del Centro-Nord, per il quale gli aeroporti di particolare rilevanza strategica individuati sono due, ovvero Bologna e Pisa/Firenze, a condizione, relativamente ai soli scali di Pisa e Firenze, che per gli stessi si realizzi la gestione unica;

 

Considerato che gli aeroporti presenti all’interno di ciascun bacino, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, sono considerati di interesse nazionale purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

 

Ritenuto necessario, in definitiva, provvedere, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo del settore aeroportuale, all’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, in attuazione dell’articolo 698 del Codice della Navigazione, nonché delle necessarie misure di efficientamento in un’ottica integrata sotto i profili territoriale, infrastrutturale, gestionale e finanziario, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la vigilanza circa la realizzazione delle azioni programmate e la promozione delle intese con le altre Amministrazioni interessate, in particolare con il Ministero della Difesa per i profili di competenza;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

 

Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del…;

 

Sentita l’Agenzia del Demanio;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

 

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

 

DECRETA

 

 

Art. 1

Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale

 

1.          In applicazione dei criteri fissati dall’articolo 698 del Codice della Navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato,  per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4:

Nord Ovest

 

Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo

 

 

 

 

Nord Est

 

Venezia, Verona, Treviso, Trieste

 

 

Centro Nord

 

Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona

 

 

Centro Italia

 

Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara

 

 

Campania

 

Napoli, Salerno

 

 

Mediterraneo/Adriatico

 

Bari, Brindisi, Taranto

 

Calabria

 

Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone

 

 

Sicilia orientale

Catania, Comiso

 

Sicilia occidentale

 

Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa

 

Sardegna

 

Cagliari, Olbia, Alghero

 

 

2.          Nell’ambito dei predetti aeroporti di interesse nazionale, rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai medesimi criteri stabiliti dall’art. 698 del Codice della Navigazione, i seguenti scali:

 

Bacini di traffico

 

Aeroporti di particolare rilevanza strategica

 

Nord Ovest

 

Milano Malpensa

 

Nord Est

 

Venezia

 

Centro Nord

 

Bologna, Pisa /Firenze

 

Centro Italia

 

Roma Fiumicino

 

Campania

 

Napoli

Mediterraneo/Adriatico

Bari

Calabria

 

Lamezia Terme

 

Sicilia orientale

Catania

 

Sicilia occidentale

 

 

Palermo

 

Sardegna

Cagliari

 

2bis. Nell’ambito degli aeroporti di cui al comma 2, rivestono il ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacità di rispondere alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività con le destinazioni europee ed internazionali, i seguenti aeroporti:

-  Roma Fiumicino

-  Milano Malpensa

-  Venezia.

 

3.          Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica  individuati dal presente decreto, rispettano le seguenti condizioni:

a) l’aeroporto è in grado di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare;

b) l’aeroporto è in grado di dimostrare, tramite un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio.

 

4.          Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica.

 

5.          Le condizioni di cui al comma 3 e le procedure di cui ai successivi commi 6 e 7 non si applicano, altresì, per gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non sussistano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuità. L’assenza di modalità alternative adeguate è verificata dalle strutture competenti delle amministrazioni di cui al comma 6.

 

6.          I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai sensi del presente decreto, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, ove risulti dalle verifiche effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la mancanza del possesso delle condizioni di cui al comma 3, presentano, nel termine di ulteriori tre mesi da tali verifiche, un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.

 

7.        In sede di prima applicazione del presente decreto, i gestori degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al comma 3 o al comma 5. Gli aeroporti così individuati sono riconosciuti aeroporti di interesse nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa verifica della sussistenza di tali condizioni.

 

8.          Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell’ENAC, verifica la realizzazione e il mantenimento delle condizioni di cui ai commi 3 ovvero 5, anche ai fini della revisione, con successivo provvedimento, della rete d’interesse nazionale, vagliando, in caso di mancata realizzazione, se la stessa è dipesa o meno da cause imprevedibili e non imputabili a responsabilità dei gestori. In assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere di interesse nazionale.  

 

9.          Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base  all’articolo 698 del Codice della Navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento è disciplinato altresì il regime finanziario dei servizi.

 

10.       Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila sull’attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo, a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse.

 

11. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti favorisce ogni azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al fine di conseguire l’ottimizzazione delle connessioni intermodali con gli aeroporti più vicini, nonché di consentire alle stesse, in presenza dei necessari presupposti, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 durante tutto il periodo di vigenza del presente decreto.

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Roma, addì