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statuto

STATUTO    S.A.C.T.A.

Denominazione – Sede – Scopo

 

Art. 1

E’ costituita l’ associazione sindacale nazionale denominata :

 “ S.A.C.T.A.” – Sindacato Autonomo Controllori Traffico Aereo –

 

Art. 2

Essa ha sede in Roma .

 

Art. 3

L’ associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di svolgere attività sindacale, culturale e sociale intesa a promuovere la valorizzazione morale e la dignità professionale di tutti i lavoratori dell’ ENAV S.p.A. e dell’ Assistenza al Volo del territorio italiano, ovunque essi operino, principalmente attraverso la difesa e la concreta realizzazione delle legittime aspettative di ordine economico e normativo delle categorie, utilizzando tutte le forme e gli strumenti offerti dall’ Ordinamento giuridico .

 

Patrimonio ed Esercizi sociali

 

Art. 4

Il patrimonio è costituito :

A)  dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione ;

B)   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ;

C)   da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti .

Le entrate sono costituite :

A)  dalle quote sociali ;

B)   da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’ attivo sociale .

 

Art. 5

L’ esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno .

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio e sarà sottoposto all’ approvazione nel primo Consiglio  Nazionale utile dell’ anno .

 

Iscritti

 

Art. 6

Possono aderire ed iscriversi al sindacato S.A.C.T.A. tutti i lavoratori in attività di servizio presso qualsiasi unità dell’ ENAV S.p.A. e dell’ Assistenza al Volo del territorio italiano ed appartenenti a qualsiasi profilo professionale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( CTA, EAV, MET, NAV, TEC, INF, AMM, ecc.ecc. );

è ammessa anche l’ adesione dei lavoratori in pensione .

Gli associati devono presentare per iscritto le loro dimissioni .

Lo status di iscritto può essere revocato, per iscritto, in qualsiasi momento dal Collegio dei Probiviri, per accertate attività o comportamenti non compatibili con gli scopi statutari .

 

Organizzazione del Sindacato

Art. 7

Il S.A.C.T.A. si articola territorialmente in :

 

-  Nazionale

-  Regionale

-  Provinciale

 

Art. 8

Organi del Sindacato :

-       Congresso Nazionale

-       Consiglio Nazionale

-       Segreteria Organizzativa Nazionale

-       Presidente

-       Collegio dei Sindaci

-       Collegio dei Probiviri

-       Segreteria Regionale

-       Segretario Regionale

-       Segreteria Provinciale

-       Segretario Provinciale

 

Art. 9

Tutte le cariche sindacali sono elettive, la scelta dei Dirigenti di tutti i gradi deve essere fatta in modo che possano essere rappresentati tutti gli iscritti .

Per ciascuna elezione deve essere redatto e conservato agli atti il Verbale di Assemblea che ha proceduto alla elezione .

I Dirigenti Sindacali non possono rivestire cariche sociali, Sindacali analoghe e non, presso altre associazioni ed Organizzazioni Sindacali .

 

Art. 10

Le deliberazioni in sede Nazionale, Regionale e Provinciale non sono valide se non adottate dopo regolare votazione .

Sono validi tutti i sistemi di votazione, compreso quello per alzata di mano .

Il sistema da adottare sarà proposto ed approvato prima di ogni singola votazione .

 

Segreteria Provinciale

 

Art. 11

La Segreteria Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia .

Alla Segreteria Provinciale è demandata la rappresentanza dei lavoratori delle varie categorie nell’ ambito della provincia .

La Segreteria Provinciale è retta da un Segretario e da una Segreteria composta da cinque a nove membri eletti dall’ assemblea di base in percentuale di un delegato ogni quindici iscritti o frazione .

Tutte le cariche sociali saranno stabilite secondo l’ esigenza funzionale .


Segreteria Regionale

 

Art. 12

Le Segreterie Provinciali della categoria, si raggruppano in Segreterie Regionali ed hanno sede nel capoluogo della regione .

Alla Segreteria Regionale è demandato il compito di coordinare tutte le Segreterie Provinciali di categoria .

La Segreteria Regionale è retta da un Segretario e da una Segreteria composta da cinque a quindici membri eletti dal Congresso .

I Delegati al Congresso Regionale vengono eletti dai Congressi Provinciali in percentuale di un delegato ogni quindici iscritti o frazione .

 

Segreteria Organizzativa Nazionale

 

 Art. 13

La Segreteria Organizzativa Nazionale è retta dal Presidente, eletto dal Congresso Nazionale ed è composta da cinque a quindici membri, eletti dal Consiglio Nazionale .

Alla Segreteria Organizzativa Nazionale è demandata la rappresentanza Nazionale Sindacale dei lavoratori nell’ ambito delle varie categorie .

La Segreteria Organizzativa Nazionale ha sede in Roma .

 

Congresso Nazionale

 

Art. 14

Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati delle Segreterie Provinciali e Regionali, eletti democraticamente mediante Congressi e/o Convegni Provinciali e/o Regionali dagli iscritti al S.A.C.T.A. nella misura di un delegato ogni venti iscritti o frazione .

Ad ogni Assemblea Congressuale partecipa il Presidente del S.A.C.T.A. o un suo delegato .

I Segretari Nazionali, Regionali, Provinciali, i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio Sindacale e Probiviri partecipano al Congresso, hanno diritto al voto solo se sono risultati eletti Delegati al Congresso .

Tutti i Delegati, per partecipare al Congresso, occorre che siano in regola con il tesseramento dell’ anno in corso, e che abbiano un’ anzianità di almeno tre mesi .

I Delegati devono risultare eletti in base alle norme di attuazione contenute nel Regolamento delle Elezioni, predisposto dalla Segreteria Organizzativa Nazionale del Sindacato .

I loro nomi devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Organizzativa Nazionale entro e non oltre trenta giorni dalla data fissata per il Congresso stesso .

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Presidente .

Con l’ avviso di convocazione del Congresso, sarà reso noto anche il tema congressuale da trattare .

L’ Ordine del Giorno, ora e luogo, devono essere pubblicati dall’ Organo Ufficiale del Sindacato e comunicato ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione .

In via straordinaria può essere convocato dal Presidente su richiesta della Segreteria Organizzativa Nazionale o da tante Segreterie Provinciali che rappresentino il 35% degli iscritti, le cui firme dovranno essere autenticate da un notaio .

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del S.A.C.T.A. o da un suo delegato .

Spetta al Congresso Nazionale :

- fissare le linee di massima dell’ azione sindacale ;

- approvare o modificare lo Statuto del Sindacato ;

- eleggere il Presidente ;

- eleggere i membri del Consiglio Nazionale ;

- eleggere il Collegio dei Sindaci ;

- eleggere il Collegio dei Probiviri .

 

All’ inizio della seduta il Congresso Nazionale elegge su designazione del Presidente la Commissione per la verifica dei poteri ed il Segretario che redige il Verbale, se non è presente un notaio .

La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione .

Si  eseguono  per la convocazione straordinaria le stesse modalità contenute nel presente articolo .

 

Consiglio Nazionale

 

Art. 15

Il Consiglio Nazionale è composto dall’ espressione delle varie categorie esistenti nel settore, regolarmente iscritte al Sindacato elette al Congresso Nazionale .

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente in via ordinaria, almeno due volte all’ anno con le stesse modalità di cui all’ articolo 14 del presente Statuto .

L’ avviso  deve   essere  diramato,  almeno dieci giorni prima, a  mezzo  lettera   raccomandata / telefax / e – mail .

Se la convocazione ha carattere di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale mediante telegramma o telefax oppure e – mail, inviato/a tre giorni prima della data fissata per la riunione .

 

Spetta al Consiglio Nazionale :

A) discutere le relazioni sull’ attività svolta nell’ anno precedente ;

B) dare direttive per il programma di azione per l’ anno in corso ;

C) controllare il bilancio preventivo e consuntivo di tutto il Sindacato ;

D) stilare il Regolamento per il funzionamento dell’ Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli iscritti ;

E)  eleggere tra i propri membri i componenti della Segreteria Organizzativa Nazionale .

 

In via straordinaria il Consiglio potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente o su richiesta dei due terzi della Segreteria Organizzativa Nazionale .

 

La Segreteria Organizzativa Nazionale

 

 Art. 16

La Segreteria Organizzativa Nazionale che regge e dirige il S.A.C.T.A. si compone ed è costituita da almeno cinque fino ad un massimo di quindici componenti :

 

-     il Presidente ;

-      il Vice Presidente   

-      almeno cinque componenti la Segreteria le cui attribuzioni

 

 saranno a seconda delle esigenze funzionali.

La Segreteria Organizzativa Nazionale siede in permanenza e si riunisce di norma ogni mese, straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti .

L’ avviso di convocazione dovrà essere spedito / inoltrato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l’ indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare .

In caso di urgenza è ammessa la convocazione della Segreteria Organizzativa Nazionale tramite telegramma, telefax oppure e – mail in più ristretti limiti di tempo .

Per la validità dell’ adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il Presidente in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente .

Ciascun componente della Segreteria Organizzativa Nazionale ha diritto ad un voto .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti .

Alla Segreteria Organizzativa Nazionale spetta e compete, sotto la continua vigilanza e direttiva del Presidente, la cura e la decisione di tutta l’ attività sociale per il conseguimento dei fini statutari .

 

Il Presidente

 

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente ed a tutti gli effetti, nessuno eccettuato ed escluso, il S.A.C.T.A. nei rapporti interni ed in tutti i rapporti con i terzi, con il pubblico e con i pubblici poteri, e comunque in tutti i rapporti giuridici, amministrativi, sociali e morali, ed anche in sede politica, sociale, giudiziaria, contenziosa, ecc. … e risponde del suo operato al Congresso del S.A.C.T.A. .

Il Presidente presiede tutti gli Organi del S.A.C.T.A. ( Congresso Nazionale, Consiglio Nazionale e Segreteria Organizzativa Nazionale ) .

Il Presidente convoca tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, sia generali che parziali, fissandone l’ Ordine del Giorno .

Firma gli atti e i documenti del Sindacato, sovrintende all’ azione generale dello stesso, vigila e cura la esecuzione dei deliberati secondo le direttive fissate dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Organizzativa Nazionale .

Al Presidente spetta vigilare e curare l’ osservanza e la disciplina da parte dei Dirigenti a qualsiasi livello e di tutti gli iscritti del S.A.C.T.A. :

-  cura  il  collegamento  ed  il  coordinamento  delle funzioni  fra  le  varie  Segreterie    Provinciali / Regionali del S.A.C.T.A. , ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto ;

- redige e fà redigere sotto la sua diretta sorveglianza, i vari verbali della Segreteria Organizzativa Nazionale, nonché di tutte le assemblee di competenza ;

- firma tutti i documenti e atti del S.A.C.T.A. ;

- cura l’ affissione e la elaborazione dell’ Ordine del Giorno delle assemblee,  Congressi e Riunioni, degli avvisi e notifiche agli iscritti ed agli Enti, e fa quanto altro ritiene opportuno nell’ interesse del S.A.C.T.A. stesso e dei suoi Organismi .

Al Presidente S.A.C.T.A. è affidata la cura e la compilazione di bollettini, di giornali, organi  ufficiali del Sindacato, nonché di tutto quanto altro materiale editoriale e di stampa e comunque propagandistico del S.A.C.T.A. stesso .

Il Presidente eletto dal Congresso resta in carica per una durata di tempo limitata ed indeterminata e comunque la sua chiamata in carica non potrà mai essere inferiore a quattro anni ed è rieleggibile .

In caso di assenza o di impedimento Egli potrà delegare tutto o parte dei suoi poteri a membri della Segreteria Organizzativa Nazionale .

 

 

Collegio dei Sindaci

 

Art. 18

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

Essi rivestono la carica per quattro anni e sono rieleggibili .

Il Collegio esamina ed approva la gestione finanziaria .

 

Collegio dei Probiviri

 

Art. 19

E’ l’ Organo abilitato a derimere tutte le questioni di carattere disciplinare, in osservanza del presente Statuto, da parte di tutti gli iscritti S.A.C.T.A. a qualsiasi livello .

Le sanzioni disciplinari, in relazione alla loro gravità, sono :

                    A)  la deplorazione con diffida ;

                    B)  la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da ogni carica ricoperta ;

                    C)  l’ espulsione definitiva dal S.A.C.T.A. .

  

Ogni provvedimento deve essere formalmente motivato e comunicato .

La sospensione o la destituzione dalla carica dei Segretari Nazionali, Regionali e Provinciali,

comporta la nomina da parte della Segreteria Organizzativa Nazionale  del S.A.C.T.A.

di un Commissario Straordinario e la decadenza di tutto l’ Organo

Direttivo dell’ organismo interessato .

Il provvedimento non libera, comunque, l’ interessato dall’ obbligo di

versare i contributi maturati e non pagati .

  

Tesseramento

 

Art. 20

La tessera viene emessa dalla Segreteria Organizzativa Nazionale del S.A.C.T.A. e non è consentito a nessuno altro organismo stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.

La tessera costituisce l’ unico documento che testimonia la iscrizione del lavoratore al S.A.C.T.A. .

La tessera deve essere completata, all’ atto del rilascio all’ iscritto, con la dicitura di CATEGORIA da parte del Responsabile Nazionale .

 

Scioglimento

 Art. 21

 

Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dal Congresso, il quale provvederà allanomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio .

 

Controversie

 

Art. 22

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’ Associazione o  suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, nominati dall’ Assemblea, i quali giudicheranno “ ex bono et equo “ , senza formalità di procedure .

Il loro lodo sarà inappellabile .

Per le controversie giudiziarie nei confronti del S.A.C.T.A. il Foro competente è quello di Roma .

  

Obbligazioni – Norme Transitorie e Finali

 

Art. 23

Le persone che rappresentano il S.A.C.T.A. a livello periferico, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell’ adesione al Sindacato, chiedere di essere sollevate dalla spesa .

Il S.A.C.T.A. pertanto, in materia di spese, risponde sia di fronte a terzi che di fronte all’ autorità giudiziaria, soltanto delle obbligazioni assunte dal Presidente .

 

 Art. 24

 Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento potranno essere deliberate solo a norma di quanto emesso e stabilito .

 

Art. 25

 Le cariche associative sono gratuite .

La gratuiticità delle cariche associative, non solleva in alcun caso dall’ obbligo, per chi ne è investito, di partecipare salvo validi motivi ai lavori associativi che gli competono .

In difetto il Presidente può deliberare la decadenza dell’ inadempiente dalla carica ricoperta .

 

Art. 26

Nella fase di rilancio dell’ Organizzazione e in mancanza dei parametri minimi per consentire la nascita di una Segreteria Provinciale o Regionale, il Presidente può indicare un Responsabile pro – tempore al fine di creare presupposti di crescita del S.A.C.T.A.