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- Pubblicato Lunedì, 17 Settembre 2012 11:55
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STATUTO S.A.C.T.A.
Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1
E’ costituita l’ associazione sindacale nazionale denominata :
“ S.A.C.T.A.” – Sindacato Autonomo Controllori Traffico Aereo –
Art. 2
Essa ha sede in Roma .
Art. 3
L’ associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di svolgere attività sindacale, culturale e sociale intesa a promuovere la valorizzazione morale e la dignità professionale di tutti i lavoratori dell’ ENAV S.p.A. e dell’ Assistenza al Volo del territorio italiano, ovunque essi operino, principalmente attraverso la difesa e la concreta realizzazione delle legittime aspettative di ordine economico e normativo delle categorie, utilizzando tutte le forme e gli strumenti offerti dall’ Ordinamento giuridico .
Patrimonio ed Esercizi sociali
Art. 4
Il patrimonio è costituito :
A) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione ;
B) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ;
C) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti .
Le entrate sono costituite :
A) dalle quote sociali ;
B) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’ attivo sociale .
Art. 5
L’ esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno .
Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio e sarà sottoposto all’ approvazione nel primo Consiglio Nazionale utile dell’ anno .
Iscritti
Art. 6
Possono aderire ed iscriversi al sindacato S.A.C.T.A. tutti i lavoratori in attività di servizio presso qualsiasi unità dell’ ENAV S.p.A. e dell’ Assistenza al Volo del territorio italiano ed appartenenti a qualsiasi profilo professionale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( CTA, EAV, MET, NAV, TEC, INF, AMM, ecc.ecc. );
è ammessa anche l’ adesione dei lavoratori in pensione .
Gli associati devono presentare per iscritto le loro dimissioni .
Lo status di iscritto può essere revocato, per iscritto, in qualsiasi momento dal Collegio dei Probiviri, per accertate attività o comportamenti non compatibili con gli scopi statutari .
Organizzazione del Sindacato
Art. 7
Il S.A.C.T.A. si articola territorialmente in :
- Nazionale
- Regionale
- Provinciale
Art. 8
Organi del Sindacato :
- Congresso Nazionale
- Consiglio Nazionale
- Segreteria Organizzativa Nazionale
- Presidente
- Collegio dei Sindaci
- Collegio dei Probiviri
- Segreteria Regionale
- Segretario Regionale
- Segreteria Provinciale
- Segretario Provinciale
Art. 9
Tutte le cariche sindacali sono elettive, la scelta dei Dirigenti di tutti i gradi deve essere fatta in modo che possano essere rappresentati tutti gli iscritti .
Per ciascuna elezione deve essere redatto e conservato agli atti il Verbale di Assemblea che ha proceduto alla elezione .
I Dirigenti Sindacali non possono rivestire cariche sociali, Sindacali analoghe e non, presso altre associazioni ed Organizzazioni Sindacali .
Art. 10
Le deliberazioni in sede Nazionale, Regionale e Provinciale non sono valide se non adottate dopo regolare votazione .
Sono validi tutti i sistemi di votazione, compreso quello per alzata di mano .
Il sistema da adottare sarà proposto ed approvato prima di ogni singola votazione .
Segreteria Provinciale
Art. 11
La Segreteria Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia .
Alla Segreteria Provinciale è demandata la rappresentanza dei lavoratori delle varie categorie nell’ ambito della provincia .
La Segreteria Provinciale è retta da un Segretario e da una Segreteria composta da cinque a nove membri eletti dall’ assemblea di base in percentuale di un delegato ogni quindici iscritti o frazione .
Tutte le cariche sociali saranno stabilite secondo l’ esigenza funzionale .
Segreteria Regionale
Art. 12
Le Segreterie Provinciali della categoria, si raggruppano in Segreterie Regionali ed hanno sede nel capoluogo della regione .
Alla Segreteria Regionale è demandato il compito di coordinare tutte le Segreterie Provinciali di categoria .
La Segreteria Regionale è retta da un Segretario e da una Segreteria composta da cinque a quindici membri eletti dal Congresso .
I Delegati al Congresso Regionale vengono eletti dai Congressi Provinciali in percentuale di un delegato ogni quindici iscritti o frazione .
Segreteria Organizzativa Nazionale
Art. 13
La Segreteria Organizzativa Nazionale è retta dal Presidente, eletto dal Congresso Nazionale ed è composta da cinque a quindici membri, eletti dal Consiglio Nazionale .
Alla Segreteria Organizzativa Nazionale è demandata la rappresentanza Nazionale Sindacale dei lavoratori nell’ ambito delle varie categorie .
La Segreteria Organizzativa Nazionale ha sede in Roma .
Congresso Nazionale
Art. 14
Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati delle Segreterie Provinciali e Regionali, eletti democraticamente mediante Congressi e/o Convegni Provinciali e/o Regionali dagli iscritti al S.A.C.T.A. nella misura di un delegato ogni venti iscritti o frazione .
Ad ogni Assemblea Congressuale partecipa il Presidente del S.A.C.T.A. o un suo delegato .
I Segretari Nazionali, Regionali, Provinciali, i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio Sindacale e Probiviri partecipano al Congresso, hanno diritto al voto solo se sono risultati eletti Delegati al Congresso .
Tutti i Delegati, per partecipare al Congresso, occorre che siano in regola con il tesseramento dell’ anno in corso, e che abbiano un’ anzianità di almeno tre mesi .
I Delegati devono risultare eletti in base alle norme di attuazione contenute nel Regolamento delle Elezioni, predisposto dalla Segreteria Organizzativa Nazionale del Sindacato .
I loro nomi devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Organizzativa Nazionale entro e non oltre trenta giorni dalla data fissata per il Congresso stesso .
Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Presidente .
Con l’ avviso di convocazione del Congresso, sarà reso noto anche il tema congressuale da trattare .
L’ Ordine del Giorno, ora e luogo, devono essere pubblicati dall’ Organo Ufficiale del Sindacato e comunicato ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione .
In via straordinaria può essere convocato dal Presidente su richiesta della Segreteria Organizzativa Nazionale o da tante Segreterie Provinciali che rappresentino il 35% degli iscritti, le cui firme dovranno essere autenticate da un notaio .
Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del S.A.C.T.A. o da un suo delegato .
Spetta al Congresso Nazionale :
- fissare le linee di massima dell’ azione sindacale ;
- approvare o modificare lo Statuto del Sindacato ;
- eleggere il Presidente ;
- eleggere i membri del Consiglio Nazionale ;
- eleggere il Collegio dei Sindaci ;
- eleggere il Collegio dei Probiviri .
All’ inizio della seduta il Congresso Nazionale elegge su designazione del Presidente la Commissione per la verifica dei poteri ed il Segretario che redige il Verbale, se non è presente un notaio .
La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione .
Si eseguono per la convocazione straordinaria le stesse modalità contenute nel presente articolo .
Consiglio Nazionale
Art. 15
Il Consiglio Nazionale è composto dall’ espressione delle varie categorie esistenti nel settore, regolarmente iscritte al Sindacato elette al Congresso Nazionale .
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente in via ordinaria, almeno due volte all’ anno con le stesse modalità di cui all’ articolo 14 del presente Statuto .
L’ avviso deve essere diramato, almeno dieci giorni prima, a mezzo lettera raccomandata / telefax / e – mail .
Se la convocazione ha carattere di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale mediante telegramma o telefax oppure e – mail, inviato/a tre giorni prima della data fissata per la riunione .
Spetta al Consiglio Nazionale :
A) discutere le relazioni sull’ attività svolta nell’ anno precedente ;
B) dare direttive per il programma di azione per l’ anno in corso ;
C) controllare il bilancio preventivo e consuntivo di tutto il Sindacato ;
D) stilare il Regolamento per il funzionamento dell’ Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli iscritti ;
E) eleggere tra i propri membri i componenti della Segreteria Organizzativa Nazionale .
In via straordinaria il Consiglio potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente o su richiesta dei due terzi della Segreteria Organizzativa Nazionale .
La Segreteria Organizzativa Nazionale
Art. 16
La Segreteria Organizzativa Nazionale che regge e dirige il S.A.C.T.A. si compone ed è costituita da almeno cinque fino ad un massimo di quindici componenti :
- il Presidente ;
- il Vice Presidente
- almeno cinque componenti la Segreteria le cui attribuzioni
saranno a seconda delle esigenze funzionali.
La Segreteria Organizzativa Nazionale siede in permanenza e si riunisce di norma ogni mese, straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti .
L’ avviso di convocazione dovrà essere spedito / inoltrato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l’ indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare .
In caso di urgenza è ammessa la convocazione della Segreteria Organizzativa Nazionale tramite telegramma, telefax oppure e – mail in più ristretti limiti di tempo .
Per la validità dell’ adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il Presidente in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente .
Ciascun componente della Segreteria Organizzativa Nazionale ha diritto ad un voto .
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti .
Alla Segreteria Organizzativa Nazionale spetta e compete, sotto la continua vigilanza e direttiva del Presidente, la cura e la decisione di tutta l’ attività sociale per il conseguimento dei fini statutari .
Il Presidente
Art. 17
Il Presidente rappresenta legalmente ed a tutti gli effetti, nessuno eccettuato ed escluso, il S.A.C.T.A. nei rapporti interni ed in tutti i rapporti con i terzi, con il pubblico e con i pubblici poteri, e comunque in tutti i rapporti giuridici, amministrativi, sociali e morali, ed anche in sede politica, sociale, giudiziaria, contenziosa, ecc. … e risponde del suo operato al Congresso del S.A.C.T.A. .
Il Presidente presiede tutti gli Organi del S.A.C.T.A. ( Congresso Nazionale, Consiglio Nazionale e Segreteria Organizzativa Nazionale ) .
Il Presidente convoca tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, sia generali che parziali, fissandone l’ Ordine del Giorno .
Firma gli atti e i documenti del Sindacato, sovrintende all’ azione generale dello stesso, vigila e cura la esecuzione dei deliberati secondo le direttive fissate dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Organizzativa Nazionale .
Al Presidente spetta vigilare e curare l’ osservanza e la disciplina da parte dei Dirigenti a qualsiasi livello e di tutti gli iscritti del S.A.C.T.A. :
- cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Segreterie Provinciali / Regionali del S.A.C.T.A. , ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto ;
- redige e fà redigere sotto la sua diretta sorveglianza, i vari verbali della Segreteria Organizzativa Nazionale, nonché di tutte le assemblee di competenza ;
- firma tutti i documenti e atti del S.A.C.T.A. ;
- cura l’ affissione e la elaborazione dell’ Ordine del Giorno delle assemblee, Congressi e Riunioni, degli avvisi e notifiche agli iscritti ed agli Enti, e fa quanto altro ritiene opportuno nell’ interesse del S.A.C.T.A. stesso e dei suoi Organismi .
Al Presidente S.A.C.T.A. è affidata la cura e la compilazione di bollettini, di giornali, organi ufficiali del Sindacato, nonché di tutto quanto altro materiale editoriale e di stampa e comunque propagandistico del S.A.C.T.A. stesso .
Il Presidente eletto dal Congresso resta in carica per una durata di tempo limitata ed indeterminata e comunque la sua chiamata in carica non potrà mai essere inferiore a quattro anni ed è rieleggibile .
In caso di assenza o di impedimento Egli potrà delegare tutto o parte dei suoi poteri a membri della Segreteria Organizzativa Nazionale .
Collegio dei Sindaci
Art. 18
E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.
Essi rivestono la carica per quattro anni e sono rieleggibili .
Il Collegio esamina ed approva la gestione finanziaria .
Collegio dei Probiviri
Art. 19
E’ l’ Organo abilitato a derimere tutte le questioni di carattere disciplinare, in osservanza del presente Statuto, da parte di tutti gli iscritti S.A.C.T.A. a qualsiasi livello .
Le sanzioni disciplinari, in relazione alla loro gravità, sono :
A) la deplorazione con diffida ;
B) la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da ogni carica ricoperta ;
C) l’ espulsione definitiva dal S.A.C.T.A. .
Ogni provvedimento deve essere formalmente motivato e comunicato .
La sospensione o la destituzione dalla carica dei Segretari Nazionali, Regionali e Provinciali,
comporta la nomina da parte della Segreteria Organizzativa Nazionale del S.A.C.T.A.
di un Commissario Straordinario e la decadenza di tutto l’ Organo
Direttivo dell’ organismo interessato .
Il provvedimento non libera, comunque, l’ interessato dall’ obbligo di
versare i contributi maturati e non pagati .
Tesseramento
Art. 20
La tessera viene emessa dalla Segreteria Organizzativa Nazionale del S.A.C.T.A. e non è consentito a nessuno altro organismo stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.
La tessera costituisce l’ unico documento che testimonia la iscrizione del lavoratore al S.A.C.T.A. .
La tessera deve essere completata, all’ atto del rilascio all’ iscritto, con la dicitura di CATEGORIA da parte del Responsabile Nazionale .
Scioglimento
Art. 21
Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dal Congresso, il quale provvederà allanomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio .
Controversie
Art. 22
Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’ Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, nominati dall’ Assemblea, i quali giudicheranno “ ex bono et equo “ , senza formalità di procedure .
Il loro lodo sarà inappellabile .
Per le controversie giudiziarie nei confronti del S.A.C.T.A. il Foro competente è quello di Roma .
Obbligazioni – Norme Transitorie e Finali
Art. 23
Le persone che rappresentano il S.A.C.T.A. a livello periferico, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell’ adesione al Sindacato, chiedere di essere sollevate dalla spesa .
Il S.A.C.T.A. pertanto, in materia di spese, risponde sia di fronte a terzi che di fronte all’ autorità giudiziaria, soltanto delle obbligazioni assunte dal Presidente .
Art. 24
Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento potranno essere deliberate solo a norma di quanto emesso e stabilito .
Art. 25
Le cariche associative sono gratuite .
La gratuiticità delle cariche associative, non solleva in alcun caso dall’ obbligo, per chi ne è investito, di partecipare salvo validi motivi ai lavori associativi che gli competono .
In difetto il Presidente può deliberare la decadenza dell’ inadempiente dalla carica ricoperta .
Art. 26
Nella fase di rilancio dell’ Organizzazione e in mancanza dei parametri minimi per consentire la nascita di una Segreteria Provinciale o Regionale, il Presidente può indicare un Responsabile pro – tempore al fine di creare presupposti di crescita del S.A.C.T.A.